Dimissioni della neo mamma
Dimissioni della neo mamma: quali tutele per chi lascia il lavoro?
Parliamo oggi delle dimissioni della neo mamma.
Dopo la nascita del bambino per molte mamme è difficile tornare al lavoro.
Non c’è cosa più bella che accudire la propria creatura che giorno per giorno cresce grazie alle tue cure.
E’ così che dopo aver riflettuto a fondo sulle possibili alternative per conciliare l’attività lavorativa con l’essere mamma, hai deciso di lasciare il lavoro.
Se stai leggendo questo articolo sei curiosa di sapere cosa prevede la legge a tutela delle neo mamme che decidono di dedicarsi a tempo pieno al proprio bambino.
Probabilmente hai preso questa decisione, per uno di questi motivi:
- Non hai un familiare o una persona di fiducia che può occuparsi del bambino nelle ore in cui sarai a lavoro.
- L’asilo nido è troppo costoso o è lontano da casa tua e non riesci a far coincidere gli orari di lavoro con quelli necessari per accompagnare il bambino al nido.
- Assumere una baby sitter sarebbe molto oneroso e renderebbe il tuo lavoro del tutto inutile dl punto di vista economico.
- Hai semplicemente scelto di dedicarti personalmente alla cura del tuo bambino.
Come già saprai, durante il primo anno di vita del bambino vige il divieto di licenziamento della lavoratrice madre.
Quindi la procedura per rassegnare le dimissioni segue un iter diverso rispetto a quello previsto per gli altri dipendenti.
Dovrai quindi non solo inviare una comunicazione all’azienda con la quale rassegni le tue dimissioni, ma devi farle convalidare recandoti presso gli uffici della Direzione Territoriale del Lavoro di competenza.
Senza questa formalità le dimissioni non sono valide.
Tale procedura va applicata sia che le dimissioni vengano rassegnate durante la gravidanza che successivamente sino al terzo anno di vita del bambino e sono applicabili anche al padre nel caso usufruisca al posto della madre del congedo di maternità.
Tutele entro un anno di vita del bambino
Se le dimissioni, regolarmente confermate vengono rassegnate entro il primo anno di vita del bambino avrai diritto ai seguenti benefici:
–indennità sostitutiva del preavviso
Essendo assimilate alle dimissioni per giusta causa, anche se rassegnate in tronco danno il diritto all’ indennità per mancato preavviso.
–Naspi
Anche se normalmente la Naspi non spetta in caso di dimissioni, il caso di dimissioni della neo mamma rappresentano un’eccezione.
Se hai maturato i requisiti per la Naspi ovvero:
-almeno 13 settimane di contributi pagati nei 4 anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro;
-30 gg di lavoro effettivo nei 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, avrai diritto a percepirla
Inoltre se le dimissioni avvengono durante il periodo di astensione obbligatoria la maternità continua ad essere corrisposta dall’INPS sino al termine del periodo indennizzato.
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